Art. 8 bis
Modalità delle dichiarazioni
I soggetti indicati all' art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro 30 giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:
1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l' esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2) copia dell' ultima dichiarazione dei redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
3) l' inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 41/1987
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 41/1987