Art. 7 sexies
1. Le funzioni conferite ai sensi dell' articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell' organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.
2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell' articolo 3, sulla proposta deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993