Art. 7 quater
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all' articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993