Art. 7 bis
Nomine negli enti privati a partecipazione regionale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all' articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell'
articolo 2458 del codice civile.
2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l' Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993