Art. 5
Nomine ed altri incarichi
Delle nomine e delle designazioni degli altri amministratori degli enti ed istituti pubblici di cui al precedente articolo 1, di competenza dell' Amministrazione regionale, deve essere data comunicazione alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall' adozione del provvedimento.
Tali comunicazioni devono precisare i motivi che giustificano l' avvenuta scelta e saranno accompagnate da cenni biografici delle persone nominate o designate con l' indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
La Giunta per le nomine, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine di cui al primo comma, può chiedere, a maggioranza dei componenti, il riesame delle stesse.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 4, comma 1, L. R. 9/1993