Art. 3
Gli interventi previsti dall' articolo 2 della presente legge, nonché i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed emigrazione.
Quando i progetti prevedano connesse attività di formazione professionale, le delibere della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali previo parere della Commissione regionale per la formazione professionale.