All' articolo 75, primo comma, punto 2), della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente periodo: << ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire >>.