<< Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformitā dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco. >>