Art. 10
Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'
articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio o 15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.
Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 58, primo comma, L. R. 35/1979
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 59, primo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 48/1991