Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
Art. 10
Sono ammessi alle provvidenze, di cui all' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio o 15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.
Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 58, primo comma, L. R. 35/1979
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 59, primo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 48/1991