Art. 5
Per l' avvio dell' attività del Consorzio e per l' impianto dell' area per la ricerca l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo un contributo straordinario di lire 500 milioni nell' esercizio 1979 dopo l' approvazione del relativo statuto di cui all'
art. 16 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'
art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere, nell' esercizio 1978 e fino al limite di lire 100 milioni, le spese occorrenti per l' attività del Comitato previsto dall'
art. 18 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'
art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 nonché per studio, indagini e consulenze relative alla redazione dello Statuto del Consorzio, alla scelta del sito ed alla organizzazione dell' area.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore del Consorzio per i mutui che andrà a contrarre per la realizzazione delle opere e impianti pubblici necessari all' area per la ricerca scientifica e tecnologica; la garanzia viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze e ad essa si applica l' art. 1 della LR 1 luglio 1971 n. 25 modificata con l' articolo 5 della LR 18 giugno 1976 n. 20.