Art. 13
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 700 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5524 con la denominazione: << Contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 700 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).