L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all' ammontare di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, sentito il Consiglio di amministrazione dell' Università di Trieste e il Comitato tecnico amministrativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione per l' Università di Udine, ai sensi dell'
art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi sulla base di documentate richieste.