Legge regionale 08 giugno 1978, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Sovvenzioni per finalitą istituzionali di interesse agricolo.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 5/1981
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 16/1996
3 Primo comma interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 31/1996
4 Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 22/1997
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 22/1997
6 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 9, L. R. 2/2000
8 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
9 Articolo abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 2, commi 6 e 7, L.R. 14/2018.