Legge regionale 08 giugno 1978, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Sovvenzioni per finalitą istituzionali di interesse agricolo.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 2, commi 6 e 7, L.R. 14/2018.