Legge regionale 05 giugno 1978 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

Art. 4

L' assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato storico - anagrafico comprovante il requisito di residenza, indicato sotto la lettera a) dell' articolo 2, posseduto all' atto dell' espatrio. Nel caso in cui il rilascio o la produzione di tale certificato non siano possibili, il requisito stesso potrà essere provato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

b) certificato di residenza attuale del richiedente;

c) dichiarazione rilasciata dall' INPS comprovante l' importo versato dal richiedente ai sensi dell' articolo 51, comma II della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni per il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l' ottenimento della pensione richiesta;

d) certificato di matrimonio o di nascita rispettivamente per il coniuge ed i figli di cui alla lettera c) dell' articolo 2.

Il contributo è erogato direttamente al richiedente.