Per le finalitā previste dalla presente legge č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2324 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dallo
articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell'
articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l'
articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.