Art. 3
1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.
Il contributo spetta ai richiedenti che, indipendentemente dalla data del rimpatrio, al verificarsi del rischio assicurato definiscano gli oneri di riscatto con l' INPS successivamente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 51/1980
2 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 28/1986
3 Primo comma sostituito da art. 11, comma 5, L. R. 12/2003