Il contributo di cui all' articolo 1 spetta:
a) al lavoratore emigrato già residente in Regione ovvero negli ex territori italiani ceduti alla Repubblica Federativa di Jugoslavia, in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo, rientrato definitivamente nel territorio regionale;
b) ai superstiti del lavoratore emigrato indicato sub a) per il lavoro svolto all' estero da quest' ultimo, purché residenti nel territorio regionale all' atto della richiesta del contributo;
c) al coniuge ed ai figli del lavoratore indicato sub a) i quali abbiano prestato all' estero lavoro subordinato nelle condizioni indicate all' articolo 1 della presente legge, trasferitisi definitivamente nel territorio regionale, ancorché quivi non residenti in precedenza.