La Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione di quanto disposto dal capo II, articolo 2, lettera d) della LR 10.11.1976, n. 59, concede ai rimpatriati contemplati dall'
articolo 51 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni che siano rientrati in Regione dopo aver svolto all' estero un lavoro subordinato cui la mancanza di apposita convenzione internazionale non riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale, contributi sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione.