Legge regionale 05 giugno 1978, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione di quanto disposto dal capo II, articolo 2, lettera d) della LR 10.11.1976, n. 59, concede ai rimpatriati contemplati dall' articolo 51 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni che siano rientrati in Regione dopo aver svolto all' estero un lavoro subordinato cui la mancanza di apposita convenzione internazionale non riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale, contributi sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione.
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2324 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dallo articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l' articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.