Art. 23
Il termine per la presentazione della domanda di contributo č prorogato al 31 dicembre 1979.
Le provvidenze di cui sopra sono estese ai Comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1979