Art. 13
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati direttamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, dall' ESA su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.