Art. 11
Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all' Assessorato competente in materia per il tramite dell' Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.
L' Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.
I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979