Art. 27
Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l' acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio della loro attività.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Per le finalità di cui all'
articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7679 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla
legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la costruzione, lo acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio delle loro attività >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7680 con la denominazione: << Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all'
articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, nonché per la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.