Art. 6
L' intervento regionale č comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei Comuni di cui allo articolo 1 della presente legge, compresi nei territori delle Comunitā montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.
Art. 8
Per le finalitā previste dall' articolo 6 della presente legge, č autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7676 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalitā previste dall' articolo 7 della presente legge, č autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7156 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.