Ferma restando la disciplina in ordine all' istruttoria delle pratiche, alla concessione, erogazione, sospensione e revoca dei contributi, nonché agli altri obblighi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, in materia di controllo sull' impiego dei finanziamenti agevolati al settore industriale, di cui all' articolo 2 della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.
Art. 42
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.