Art. 33
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7681 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7667 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi per le finalità di cui al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7160 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7161 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli scopi di cui al punto 1),
terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.