Art. 29
Per le finalitā di cui all'
articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, č autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attivitā delle cooperative.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.