Art. 27
Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l' acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio della loro attivitā.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.