Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passivitą i seguenti oneri:
a) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c);
b) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera a) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;
c) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;
d) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1 gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980;
e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c).
Il contributo regionale, nella misura prevista all' articolo precedente, sarą comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.