﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 03 giugno 1978

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento  degli interventi  d' urgenza  previsti  dallalegge regionale 29  dicembre  1976,  n.  69  e  disposizioniprocedurali per   l' esecuzione  delle  opere  pubbliche  dibonifica e di quelle di miglioramento fondiario</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi  previsti  dalla  legge  regionale  29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200  milioni  per  gli  esercizi  relativi  al  piano finanziario 1978-1981, con decorrenza dall' esercizio 1979.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi  comprese le opere manutentorie, assentite in concessione  a  Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici,  si  applicano  le disposizioni di cui all' articolo 19  del  Regio  Decreto  8 febbraio  1923,  n.  422   come   modificato   dal   Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947,  n. 1095, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla  legge  13 maggio 1965, n. 431  e   dall' articolo  17  della  legge  3 gennaio  1978,  n.  1  anche  in  deroga  al  secondo  comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo,  il  certificato  di  regolare  esecuzione  verrà rilasciato     dal     funzionario         dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e   dell' economia  montana specificatamente incaricato della  sorveglianza  dei  lavori eseguiti in  concessione  e  dovrà  essere  confermato  dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto  25  maggio  1895,  n.  350  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana  e  di  sistemazione  idraulico  -  forestale,   ivi comprese le opere manutentorie,  eventualmente  eseguite  in economia ed il cui costo non superi l' importo di  lire  150 milioni,  il  certificato  di  regolare  esecuzione   verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato  dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto  25  maggio  1895,  n.  350  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' atto della  concessione  delle  opere  pubbliche  di bonifica integrale, di bonifica montana  e  di  sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi   di   bonifica   o   ad   altri   Enti   pubblici, l' Amministrazione regionale ha  facoltà  di  corrispondere anticipatamente una somma non  superiore  al  30  per  cento dell' importo complessivo della concessione medesima.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La somma anticipata viene recuperata  sulla  parte  degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.</p><p style="text-align: justify;">Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo  l' entrata  in  vigore  della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate  a seguito di ribassi  d' asta  o  durante   l' esecuzione  dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione  di lavori che presentino il carattere  d' imprevedibilità  con riferimento  al  momento  della   redazione   del   progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori  originariamente non  potuti  prevedere,  che   abbiano   il   carattere   di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita  da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' importo di spesa  di  lire  50  milioni  di  cui  agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22,  modificata  ed  integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è  elevato  a lire 100 milioni, fermo restando quanto già  stabilito  con l' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69.</p></p></p></body></html>