Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.

Art. 11

All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.

(1)

La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.

(2)

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983

Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987

Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995

Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995

Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995