Finanziamento degli interventi d' urgenza previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e disposizioni
procedurali per l' esecuzione delle opere pubbliche di
bonifica e di quelle di miglioramento fondiario
Art. 10
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla
legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall'
articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche in deroga al
secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983
2 Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987
3 Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995
4 Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995
5 Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995