Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

Art. 16

(2)(3)(4)(5)(6)

1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall' articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3.

Note:

Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982

Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993

Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.