Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA >> fino alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa Società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I,
art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.