Art. 19
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.