Legge regionale 03 giugno 1978, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.
Art. 15
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
2 Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
3 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
9 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.