Art. 15
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile.
2.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della
legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
2 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
5 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
8 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.