Art. 1
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche č istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.
Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;
- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un pių stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 7/1981
2 Il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.