Legge regionale 08 maggio 1978, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Tutela dell' avifauna.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 1/1984
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 6
Per la violazione delle disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la cattura di uccelli e non provvede all' inanellamento di cui all' articolo 11 della citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17;
b)   ( ABROGATA )
c) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000 per chi, servendosi dei relativi richiami, esercita la cattura di uccelli nei cui confronti non è consentita la cattura stessa;
d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni due, per chi esercita la cattura di uccelli nelle ore notturne, con mezzi non consentiti, in caso di uccisione volontaria di uccelli, in caso di cattura di uccelli in numero superiore a quello assegnato ai sensi del secondo comma dell' articolo 2 della presente legge ovvero, in caso di cattura, senza l' assegnazione di cui al citato secondo comma dell' articolo 2 della presente legge;
e)   ( ABROGATA )
f) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca definitiva della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, nonché la revoca definitiva della licenza di caccia o la esclusione definitiva della concessione delle licenze stesse in caso di recidiva per infrazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo;
g)   ( ABROGATA )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo dalla L. R. 78/1979
2 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 1/1984
3 Lettera b) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Lettera e) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Lettera g) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993