Art. 2
Gli stanziamenti di cui all' articolo 1 possono essere destinati ad integrazione dei contributi giā concessi, per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.
L' integrazione del contributo originario ai sensi del comma precedente, č consentita pure per fare fronte alla corresponsione degli acconti revisionali in corso d' opera qualora l' importo per la revisione dei prezzi contrattuali, come previsto nei quadri economici, si dimostri insufficiente.