Legge regionale 08 maggio 1978, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 26/05/1978

Rifinanziamento delle leggi regionali 27 giugno 1975, n. 45 e 28 giugno 1976, n. 27, in materia di lavori pubblici.
Art. 3
 
Per le finalitā previste dal primo comma del precedente articolo 1, č autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6854 con la denominazione: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamitā naturali >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalitā previste dal secondo comma del precedente articolo 1, č autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).