All' art. 2 della LR 30 luglio 1974, n. 35 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall' 1 al 7 del precedente I comma. >>