<< Le provvidenze di cui alla LR 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla LR 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:
1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;
4) edilizia economica e popolare;
5) ospedali e centri ambulatoriali;
6) edilizia scolastica;
7) impianti sportivi;
8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale. >>