Legge regionale 08 maggio 1978 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2007

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.

Art. 1

L' indennità prevista all' art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo.

(1)(2)(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1978

Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, terzo comma, L. R. 81/1982

Primo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000

Art. 4

Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.