Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all' 8% della spesa ammissibile per:
a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;
b) la costruzione, l' ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari;
c) l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1981
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 29/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 25/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009