Art. 4
Per le finalità di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6870 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l' ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).