Art. 2 bis
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> per il recupero, il rifacimento e l' ampliamento di edifici di proprietā comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 25/1981
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009