Art. 2
Per le finalità di cui all' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.