Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 1 da art. 17, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
3 Parole sostituite al primo comma da art. 17, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.