Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
TITOLO IV
 Ulteriori norme integrative della legge regionale 26 luglio
1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 66
 
Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero gią ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della stessa legge.
Art. 67
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l' acquisizione di strutture ad elementi componibili gią esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalitą stabilite dal medesimo articolo.